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Come mai la vostra azienda non compare sul VIES? Isole canarie esenzione IVA

Una domanda che ogni tanto commercialisti poco esperti ci pongono e' come mai la nostra P.IVA non compare nel registro VIES delle p.,iva, oggi voglio realizzare queso articolo per averlo sempre pronto e fornirne il link quando ci viene fatta questa domanda.

Come mai la vostra azienda non compare sul VIES? 

La nostra azienda Spagnola ha sede alle Canarie, territorio bellissimo, che da sempre, vista la sua caratteristica di import ed export e la sua funzione che fin dal passato ha avuto di transito merci e scambi commerciali, e' esente iva. Alle Canarie non abbiamo iva pertanto non abbiamo p.iva.
Il VIES, acronimo di Vat information exchange system (in italiano "sistema per lo scambio di informazioni sull'Iva") è un motore di ricerca per verificare le partite Iva a livello internazionale, ma alle canarie cosi come in altri stati ad esempio nel vaticano, nel principato di monaco, san marino, montecarlo per citarne alcuni, l'IVA non c'e pertanto non potrete trovare il nostro dato fiscale in questo motore di ricerca.
Le nostre fatture sono valide come quelle di qualsiasi altra azienda europea e sono paragonabili a quelle di San Marino per fare un esempio tutto italiano ma non e' possibile trovare il nostro numero fiscale, chiamato CIF nel registro VIES a seguito della legge sulla territorialita' iva sotto riportata.
Se un vostro commercialista ha difficolta' a registrare la fattura che viene da noi regolarmente emessa, indicategli di leggere questo articolo o di contattarmi al numero 342.8610009

 

Isole Canarie – Italia esenzione iva e modelli Intrastat

Servizio di documentazione tributaria

Territorialità iva (art.7 D.P.R.633)

In via generale si rileva che esclusivamente le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate in Italia sono soggette ad Iva; la “territorialità” rappresenta un presupposto, al pari di quello oggettivo e soggettivo, indispensabile per stabilire se una operazione è assoggettata ad iva in Italia.

Come noto, in via generale, esclusivamente le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate in Italia sono soggette ad Iva; la “territorialità” rappresenta un presupposto, al pari di quello oggettivo e soggettivo, indispensabile per stabilire se una operazione è assoggettata ad iva in Italia.

Si riportano le seguenti definizioni.

TERRITORIO dello STATO: è quello soggetto alla sovranità nazionale dell’Italia, con esclusione dei Comuni di Livigno , Campione d’Italia e delle acque nazionali del lago di Lugano . Vedi in “Paesi membri Ue” e “Territori esclusi”.

TERRITORIO della COMUNITA’: si intende l’insieme dei territori degli Stati membri dell’Ue.

 

La UE comprende oltre al territorio italiano come sopra individuato quello degli altre 26 paesi membri della Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Lituania, Lussemurgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, e Ungheria, con le seguenti esclusioni:

– per la Germania le isole Helgoland e il territorio di Busingen

– per la Spagna Ceuta, Melilla, e le isole Canarie

– per la Francia i dipartimenti oltremare (Guadalupa, Guaina, Martinica e Riunione) e Andorra

– per la Grecia il monte Athos

– per la Gran Bretagna le isole anglo normanne (Jersey, Guernsey)

– per la Finlandia le isole Aland

Sono escluse anche la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano. Sono, al contrario, inclusi nel territorio comunitario, nonostante non rientrino, talvolta, nel territorio di alcun Stato membro:

– il Principato di Monaco che, solo dal punto di vista fiscale, viene ricompreso nel territorio della Francia

– l’isola di Man che, solo dal punto di vista fiscale, viene ricompressa nel territorio del Regno Unito

– le zone di Akotiri e Dhekelia che sono sotto la sovranità del Regno Unito ma che dal punto di vista fiscale sono ricompresse nel territorio di Cipro.

DOMICILIO e RESIDENZAil domicilio dei soggetti diversi dalle persone fisiche, ai fini della territorialità, è il luogo in cui si trova la sede legale ; la residenza è invece il luogo in cui si trova la sede effettiva.

STABILE ORGANIZZAZIONE: per stabile organizzazione in Italia di un soggetto estero si intende la presenza in Italia di un centro di attività stabile costituita sia da mezzi tecnici che umani (generalmente una sede secondaria, una succursale, un cantiere stabile ecc.). In presenza di una stabile organizzazione in Italia il soggetto non residente diviene soggetto Iva con riferimento alle attività della stabile organizzazione.

3.1 – Territorialità con riferimento alle cessioni di beni

Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio della Stato, e quindi soggette ad Iva, se si verificano contestualmente le seguenti condizioni:

  1. a)il bene si trova In Italia al momento dell’effettuazione dell’operazione, quindi al momento della consegna o spedizione dello stesso
  2. b)le cessioni hanno per oggetto:

– beni immobili esistenti sul territorio dello Stato;

– beni mobili nazionali, nazionalizzati, comunitari o in temporanea importazione.

 

Si considerano beni nazionali quelli prodotti in Italia; nazionalizzati quelli importati definitivamente (cioè con pagamento dell’Iva e dei dazi) in Italia; comunitari quelli prodotti in altro Stato Ue o in esso importati definitivamente da Paese extra Ue; in regime di temporanea importazione quelli provenienti da Stato extra Ue temporaneamente introdotti in Italia per essere lavorati e successivamente inviati fuori Ue.

Non rientra nel campo di applicazione dell’Iva la cessione di beni mobili, che pur essendo presenti sul territorio italiano, sono beni in transito presso uno Stato estero o in deposito in luoghi sottoposto a vigilanza doganale. In questo caso i beni in deposito si considerano temporaneamente in “sospensione iva”; solo al momento dell’uscita dal deposito doganale i su indicati beni sono soggetti ad iva.

3.2 Territorialità con riferimento alla prestazioni di servizi

La Direttiva n. 2008/8/CE  del Consiglio, del 12 febbraio 2008 ha apportato rilevanti modifiche alla Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 per quanto riguarda il luogo di prestazione dei servizi

Le nuove regole – che, a decorrere dal 1° gennaio 2010 incidono profondamente sulla territorialità delle prestazioni di servizi – individuano lo Stato in cui una determinata prestazione di servizi deve essere assoggettata ad Iva.

I)Rapporti Business to Business

Le prestazioni di servizi cosiddette generiche – per le quali, cioè, non sono previste specifiche deroghe ai criteri di territorialità – rese a soggetti passivi (comunemente detti rapporti Business to Business o B2B) si considerano territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato se rese a soggetti passivi stabiliti in Italia (c.d. criterio del luogo del committente previsto dall’articolo 44 della Direttiva IVA).

Si rileva che, sulla base degli articoli 43 e 44 della Direttiva IVA, si considerano sempre soggetti passivi:

  1. a)i soggetti che esercitano attività di impresa, arte o professione, per le prestazioni ricevute in relazione a tali attività;
  2. b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazionino profitdi cui all’articolo 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, anche quando agiscono al di fuori della sfera di attività commerciali identificati ai fini Iva. Ovviamente gli enti non commerciali, benché assimilati agli operatori economici ai fini delle territorialità del tributo, non potranno esercitare il diritto alla detrazione in quanto trattasi comunque di acquisti effettuati al di fuori dell’esercizio di attività commerciale.

Si fornisce un elenco dei servizi generici che sono soggetti al criterio del luogo del committente:

i servizi già definiti come generici, ivi compresi quelli complessi e indifferenziati, non individuati (a tutto il 2009) in altre categorie;

 

le prestazioni di trasporto di beni, comprendendo in tale ambito i trasporti nazionali, quelli intracomunitari e quelli internazionali;

le prestazioni rese in attività accessorie ai trasporti di beni (carico, scarico e trasbordo merci);

le prestazioni di qualsiasi genere su beni mobili materiali, ovunque rese, ed indipendentemente dall’uscita fisica dei beni, al termine della prestazione, dallo Stato in cui la stessa viene eseguita, in particolar modo nel caso di prestazione resa in altro Stato comunitario;

le prestazioni di intermediazione, ovunque eseguite;

le locazioni a lungo termine (diverse da quelle a breve termine di cui si dirà più avanti) di mezzi di trasporto;

le seguenti prestazioni di servizi, già disciplinate dall’articolo 7, quarto comma, lett. d) del DPR n. 633 del 1972, indipendentemente da dove siano materialmente utilizzate:

– prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;

– prestazioni di servizi relative a cessioni di diritti immateriali redevances, royalties, diritti di autore, e simili;

– prestazioni pubblicitarie;

– prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale;

– prestazioni di elaborazione e fornitura di dati e simili;

– prestazioni di interpreti e traduttori;

– prestazioni di servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione;

– prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici;

– prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative;

– prestazioni relative a prestiti di personale;

– concessione dell’accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e fornitura di altri servizi direttamente collegati;

– cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti.

  1. II) Rapporti Business to Consumer

I servizi generici prestati a favore di persone che non sono soggetti passivi ovvero prestati a soggetti passivi (i soggetti che esercitano attività di impresa, arte o professione)  per il proprio uso personale (comunemente detti rapporti Business to Consumer) continuano ad essere assoggettati ad imposizione nel territorio dello stato se forniti da soggetti passivi stabiliti in Italia (c.d. criterio del luogo del prestatore previsto dall’articolo 45 della Direttiva Iva).

Si ritiene importante mettere in evidenza che il luogo ove è stabilito il soggetto passivo Iva viene identificato, secondo la definizione comunitaria, nella sede della attività economica che per le persone fisiche coincide con domicilio fiscale mentre per le società commerciali coincide con la sede legale. Nel caso in cui non sia oggettivamente  possibile individuare il domicilio fiscale ovvero la sede legale occorre fare riferimento rispettivamente alla residenza anagrafica  (per le persone fisiche) e alla sede effettiva (per le società).

 

III) Deroghe ai principi generali di territorialità

  1. a) Deroghe previste sia per i rapporti Business to Businessche per i rapporti Business to Consumer (criterio di tassazione in base al luogo del committente)

Si individuano i seguenti servizi resi a favore di committenti soggetti iva nel territorio dello stato:

  1. i)prestazioni di servizi relative a beni immobili, incluse le prestazioni di periti e di agenti immobiliari, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni tendenti a preparare o coordinare l’esecuzione dei lavori edili, come ad esempio le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza.Queste prestazioni si considerano rilevanti in Italia quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato (articolo 47 della Direttiva IVA);
  2. b)prestazioni di trasporto passeggeririlevanti in Italia in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato (articolo 48 della Direttiva IVA);
  3. c)prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dagli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti: si considerano effettuate nel territorio dello Stato quandole medesime attività sono ivi materialmente svolte (articolo 53 della Direttiva IVA).
  4. d)prestazioni di servizi di ristorazione e dicatering diverse da quelle di cui alla successiva lettera b): si considerano tassabili in Italia quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato(articolo 55 della Direttiva IVA);
  5. e)prestazioni di ristorazione e dicatering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità: si considerano soggette all’imposta in Italia se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato (articolo 57 della Direttiva IVA). Occorre precisare che, come specificato dallo stesso articolo 57 della Direttiva IVA, «si considera parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità la parte di trasporto effettuata senza scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e il luogo di arrivo del trasporto di passeggeri». «Luogo di partenza di un trasporto di passeggeri è il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità». «Luogo di arrivo di un trasporto di passeggeri è l’ultimo punto di sbarco previsto nella Comunità, per passeggeri imbarcati nella Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità». « Per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto».

Si ritiene opportuno sottolineare che, qualora la prestazione di ristorazione e catering sia resa nel corso di un trasporto non intracomunitario, l’operazione si considererà territorialmente rilevante secondo la regola enunciata nella precedente lettera a), per cui sarà rilevante in Italia se materialmente eseguita nel territorio (acque nazionali o spazio aereo nazionale) dello Stato;

  1. f)prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili,a breve termine, di mezzi di trasporto: si considerano territorialmente rilevanti in Italia quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato (articolo 56 della Direttiva IVA). Il predetto articolo 56 precisa, altresì, che «per noleggio a breve termine si intende il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto durante un periodo non superiore a trenta giorni e, per quanto riguarda i natanti, non superiore a novanta giorni».
  2. b) Deroghe previste esclusivamente per i rapporti Business to Consumer (criterio di tassazione in base alluogo del prestatore)

Si individuano i seguenti servizi resi a favore di privati non soggetti iva nel territorio dello stato:

  1. a)le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente si considerano effettuate nel territorio dello Statoquando le operazioni oggetto dell’intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato (articolo 46 della Direttiva IVA);
  2. b)le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario si considerano effettuate nel territorio dello statoin proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato (articolo 49 della Direttiva IVA), previsione già contenuta nell’art. 7, quarto comma, lett. c), del DPR n. 633 del 1972;
  3. c)le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni si considerano effettuate nel territorio dello statoquando il luogo di partenza è situato nel territorio dello Stato (articolo 50 della Direttiva IVA), previsione già contenuta nell’art. 40, comma 5, del DL n. 331 del 1993;
  4. d)le prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e similisi considerano rese nel territorio dello stato quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato (articolo 54 della Direttiva IVA);
  5. e)le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunità si considerano rese nel territorio dello statoquando il committente è stabilito, domiciliato o abitualmente residente nel territorio dello Stato (articolo 58 della Direttiva IVA);
  6. f)le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, rese da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunità si considerano rese nel territorio dello stato quando il committente è stabilito, domiciliato o abitualmente residente nel territorio dello Stato(articolo 59 ter della Direttiva IVA).

Per converso, sempre in deroga al principio generale di cui all’articolo 45 della Direttiva IVA (tassazione nel luogo del prestatore), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di serviziquando sono rese da soggetti Iva stabiliti in Italia a favore di committenti non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità (articolo 59 della Direttiva IVA):

  1. a) le prestazioni di cessioni e concessioni di diritti di autore, brevetti, diritti di licenza, marchi di fabbrica e di commercio e altri diritti analoghi;
  2. b) le prestazioni pubblicitarie;
  3. c) le prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili e altre prestazioni analoghe, nonché quelle di elaborazione e fornitura di informazioni;
  4. d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti;
  5. e) la messa a disposizione del personale;
  6. f) le prestazioni derivanti da contratti di locazione di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;
  7. g) la concessione dell’accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati;
  8. h) i servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione;
  9. i) i servizi prestati per via elettronica;
  10. l) le prestazioni di servizi inerenti all’obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un’attività o un diritto di cui alle lettere precedenti.

IV Obblighi di fatturazione ed altri obblighi

  1. a) Rapporti Business to Business

Si possono avere queste ipotesi:

– committente è stabilito in Italia e  prestatore non  stabilito in Italia: se l’operazione è rilevante in Italia (come prevede la regola generale) il committente deve emettere  autofattura, che va registrata sia nel registro iva vendite che acquisti. Diversamente se l’operazione non è rilevante in Italia non va emessa alcuna autofattura;

– committente è stabilito in Italia e prestatore stabilito in Italia: se l’operazione è rilevante in Italia (come prevede la regola generale) il prestatore dovrà emettere una normale fattura soggetta ad Iva. Diversamente se l’operazione non è rilevante in Italia ed è rilevante nello stato estero, il prestatore, che non possiede stabile organizzazione nello stato estero, dovrà,  se possibile, identificarsi ai fini Iva nello stato estero ovvero ivi nominare un rappresentante fiscale al fine eseguire nello stato estero (di regola comunitario) gli adempimenti iva;

 

– committente  stabilito in un altro paese membro dell’Unione europea e prestatore  stabilito in Italia: se l’operazione non è rilevante in Italia  (come prevede la regola generale) il prestatore deve emettere, ai sensi dell’articolo 7 bis del DPR n. 633/1972, una fattura non soggetta ad iva, che deve indicare il numero di identificazione Iva attribuito dalla stato membro, che va registrata nel registro vendite senza peraltro confluire nel volume di affari. Diversamente se l’operazione è rilevante in Italia va emessa normale fattura imponibile Iva;

– committente  stabilito in paese extra Unione europea e prestatore  stabilito in Italia: se l’operazione non è rilevanti in Italia  (come prevede la regola generale) il prestatore deve emettere un documento contabile non rilevante ai fini iva. Diversamente se l’operazione è rilevante in Italia va emessa normale fattura imponibile Iva;

– committente non stabilito in Italia e prestatore non stabilito in Italia: se l’operazione non è rilevante in Italia (come prevede la regola generale) nessun obbligo Iva deve essere adempiuto in Italia. Diversamente se l’operazione è rilevante in Italia il prestatore, se non possiede stabile organizzazione in Italia, deve identificarsi ai fini Iva in Italia ovvero ivi nominare un rappresentante fiscale;

– se il soggetto non residente possiede in Italia una stabile organizzazione per il cui tramite effettua o riceve operazioni in Italia, gli obblighi ed i diritti sono esercitati da tale stabile. A tale riguardo, si rammenta che, a seguito delle modifiche apportate al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 dall’articolo 11 del decreto legge 25 settembre 2009, 15 n. 135, il soggetto non residente che possiede una stabile in Italia non può procedere alla identificazione diretta e non può nominare un rappresentante fiscale.

  1. b) Rapporti Business to consumer

– committente privato stabilito in Italia e  prestatore non  stabilito in Italia: se l’operazione non è rilevante in Italia (come prevede la regola generale) non è previsto alcun obbligo iva in Italia. Diversamente se l’operazione è rilevante in Italia non si può applicare il  meccanismo dell’inversione contabile, atteso che il committente del servizio territorialmente rilevante non è soggetto passivo ai fini dell’IVA, e pertanto il prestatore non stabilito in Italia deve adempiere agli obblighi d’imposta procedendo ad identificarsi direttamente ovvero nominando un rappresentante fiscale.

– committente privato stabilito in Italia e  prestatore  stabilito in Italia: se l’operazione è rilevante in Italia (come prevede la regola generale) il prestatore dovrà emettere normale fattura con iva. Peraltro se l’operazione è rilevante anche nella stato estero (extracomunitario) il prestatore dovrà, se possibile, identificarsi in tale stato ovvero ivi nominare un rappresentante fiscale. Se l’operazione non è rilevante in Italia il prestatore dovrà, se possibile, identificarsi ai fini iva nello stato estero ovvero ivi nominare un rappresentante fiscale al fine di poter eseguire nello stato estero i relativi adempimenti iva;

– committente privato non  stabilito in Italia e prestatore stabilito in Italia: se l’operazione è rilevante in Italia (come prevede la regola generale) il prestatore dovrà emettere normale fattura con iva. Peraltro se l’operazione è rilevante anche nella stato estero (extracomunitario) il prestatore dovrà, se possibile, identificarsi in tale stato ovvero ivi nominare un rappresentante fiscale. Se l’operazione non è rilevante in Italia il prestatore dovrà, se possibile, identificarsi ai fini iva nello stato estero ovvero ivi nominare un rappresentante fiscale al fine di poter eseguire nello stato estero i relativi adempimenti iva;

– committente privato non  stabilito in Italia e prestatore non stabilito in Italia: se l’operazione non è rilevante in Italia (come prevede la regola generale) non sussiste alcun obbligo iva in Italia. Diversamente se l’operazione è territorialmente rilevante in Italia il prestatore non residente dovrà provvedere all’identificazione diretta o alla nomina del rappresentante fiscale per adempiere, attraverso le modalità ordinarie, agli obblighi d’imposta.

  1. V) modelli Intrastat

Si ricorda, infine, che l’art. 262 della Direttiva IVA, al primo comma, lettera c), impone l’obbligo ai soggetti che prestano servizi nei confronti di soggetti passivi o enti identificati ai fini IVA in altri Stati membri di riepilogare tali prestazioni in un apposito elenco sulla falsa riga degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie di beni. La disposizione, comunque, non riguarda le prestazioni che non risultano soggette ad imposta nel Paese in cui l’operazione è territorialmente rilevante.

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