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Credito d'imposta pubblicità 50% anche su giornali online 2022

Sapevi che puoi usufruire di un credito d' imposta pubblicità del 50% su investimenti pubblicitari? tra cui anche l'acquisto di pubblicità su giornali online?
L'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 ha istituito, dall'anno 2018, un credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

  1. Credito d'imposta pubblicità pari al 50% senza più il requisito incrementale
  2. Chi può accedere al  credito d'imposta pubblicità
  3. Investimenti finanziati
  4. Come e quando presentare la domanda
    1. Scadenze domande per anno 2022
  5. Elenco dei richiedenti ed elenco degli ammessi al bonus
  6. Utilizzo del credito
  7. Normativa di riferimento

Credito d'imposta pubblicità pari al 50% senza più il requisito incrementale

La norma iniziale aveva stabilito un credito d'imposta pubblicità nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. Ma per il 2022 è stato prevista una deroga che prevede che il credito di imposta sia concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati. Inoltre non c'è più l'obbligo di rispettare  il requisito dell'incremento minimo dell'1% rispetto agli investimenti effettuati l'anno precedente, per poter accedere all'agevolazione.

L'agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis"( un'impresa in un triennio non può superare l'importo di 200 mila euro di contributi soggetti a regime de minimis).

Chi può accedere al  credito d'imposta pubblicità

Le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Investimenti finanziati

Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.

Nel 2022 possono accedere al bonus pubblicità le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, anche se il valore degli investimenti pubblicitari non è incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente.

Puoi usufruire del credito di imposta pubblicità per i servizi di pubblicazione su giornali online quali Ansa.it, ilmessaggero.it e molti altri. Consulta il listino prezzi per tutte le informazioni su testate online e costi. Grazie al bonus pubblicità puoi richiedere un credito di imposta pari alla metà del costo dell'investimento.

Come e quando presentare la domanda

Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE).

Scadenze domande per anno 2022

In particolare per le spese del 2022 le scadenze sono queste:

1. dal 1° al 31 marzo 2022: è necessario inviare la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato;
2. dal 1° al 31 gennaio successivo quindi 2023: i soggetti che hanno inviato la "comunicazione per l'accesso" debbono inviare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato.

Elenco dei richiedenti ed elenco degli ammessi al bonus

In esito alla presentazione delle "Comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta", il Dipartimento per l'informazione e l'editore forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell'imposta con l'indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

Successivamente alla presentazione delle "Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati", sarà pubblicato sul sito del Dipartimento l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

Utilizzo del credito

Il credito d'imposta pubblicità è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi). Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900, istituito dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 41/E del 8 aprile 2019 .

Normativa di riferimento

Con il decreto regolamentare, D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2018, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione della normativa, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alla procedura di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

In data 31 luglio 2018 è stato adottato il provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'Editoria, previsto dall'articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90, con il quale è approvato il modello di comunicazione telematica e sono definite le modalità per la presentazione della comunicazione sull'apposita piattaforma dell'Agenzia delle Entrate, ai fini della fruizione del credito di imposta.

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